Rappresenta una delle misure di tutela che vengono approntate al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori esposti a rischi professionali che possono potenzialmente generare effetti dannosi. Sono escluse dall´obbligo di sorveglianza tutte le attività o imprese che non occupano lavoratori dipendenti. Le imprese che occupano anche un solo dipendente in una qualsiasi attività per la quale normativa preveda il controllo sanitario devono procedere alla “nomina del medico competente”.
L´art. 41 del D.Lgs.81/2008 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
La sorveglianza sanitaria comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Il documento finale è il giudizio di idoneità che indica al datore di lavoro eventuali consigli e/o limitazioni al fine di non incorrere in infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Per ogni lavoratore viene istituito, e periodicamente aggiornato, un libretto sanitario e di rischio dove sono annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti strumentali e di laboratorio, nonché quelli specialistici.
I servizi offerti dalla CDS s.r.l.sono:
- la nomina del medico competente che, con l´incarico ricevuto, dovrà espletare le prestazione previste dall´art.41
- La sorveglianza sanitaria che comprende:
- visita medica preventiva;
- visita medica periodica;
- visita medica su richiesta del lavoratore;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- Il servizio di controllo che consiste in:
- verifica delle misure minime di igiene sui luoghi di lavoro;
- verifica della documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria;
- verifica mensile dell´organigramma aziendale, con l´invio di una comunicazione;
- organizzazione delle visite di idoneità tra la ditta e il medico competente;
- consegna nella sede della ditta dei giudizi di idoneità alla mansione e della documentazione sanitaria rilasciati dal medico competente;
- partecipazione alla riunione periodica di cui all´art.35, con il medico competente (se la ditta ha più di 15 dipendenti);
- sopralluogo degli ambienti di lavoro almeno due volte l´anno con rilascio di una check list.